Art. 1.
(Comunità territoriali).

      1. Qualora due o più comuni lo richiedano con specifica delibera del consiglio comunale approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri, le regioni possono autorizzare l'istituzione nel proprio territorio di un'aggregazione di comuni contermini, anche appartenenti a province diverse, collocati in zone omogenee, diverse da quelle montane, denominata «Comunità territoriale».
      2. Le delibere di cui al comma 1 devono contenere lo statuto della Comunità territoriale.
      3. I comuni si costituiscono in Comunità territoriale con la finalità di valorizzare e di promuovere, anche attraverso funzioni e servizi svolti in forma associata, lo sviluppo sociale, culturale ed economico del territorio da loro amministrato.
      4. Spetta alla Comunità territoriale l'esercizio di ogni altra funzione ad essa conferita dalla provincia e dalla regione.
      5. Non possono fare parte di Comunità territoriali i capoluoghi di provincia e i comuni compresi nell'ambito territoriale delle città metropolitane e delle comunità montane.